Sono quattro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo depositate in questi giorni con le quali sono stati accolti altrettanti ricorsi per le corrispondenti annualità d’imposta proposti dal nostro Studio, insieme ad uno studio di dottori commercialisti, in rappresentanza del Commissario liquidatore di una società di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.
Secondo la pretesa fiscale la Società non avrebbe diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati durante la procedura liquidatoria perché questi sarebbero stati riconducibili ad attività produttive di operazioni esenti, in particolare la gestione di immobili o la stessa attività assicurativa precedentemente esercitata.
La difesa, partendo dalla pronuncia n. 12444/2011 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione secondo cui l’attività dell’impresa in l.c.a. è da ritenersi autonoma e diversa da quella di assicurazione esercitata fino all’apertura della procedura, ha argomentato che l’attività di gestione immobiliare aveva avuto ad oggetto rapporti di locazione instaurati dalla società in bonis e fino alla loro chiusura determinata dagli organi della procedura nonché che gli acquisti erano tutti strettamente inerenti all’attività liquidatoria.
Sia per l’uno che per l’altro profilo la difesa ha offerto un’ingente mole di documentazione, attraverso la quale le tesi difensive trovavano piena conferma e riscontro.
Il Giudice Tributario ha prima voluto integrare l’istruttoria richiedendo una relazione all’istituto di vigilanza del settore IVASS di confermare la regolarità delle procedure seguite, relazione che ha pienamente confermato quanto dedotto in giudizio dalla Società, ed ha poi verificato, dandone ampio conto nelle sentenze, l’efficacia probatoria della produzione della ricorrente ed il suo decisivo supporto alle tesi della sua difesa. Decisiva è apparsa la ricostruzione operata dalla difesa dei rapporti di locazione riguardanti gli immobili e di ciascun acquisto, per centinaia di fatture, ad aree omogenee dell’attività liquidatoria.
Le sentenze sono così risultate pienamente favorevoli alla Società ricorrente ed hanno dato luogo ad un esemplare esito del giudizio tributario, frutto di un giusto equilibrio tra corretta interpretazione delle norme ed approfondita analisi della fattispecie concreta oggetto della controversia.