Comunione di mero godimento non societą di fatto

Comunione di mero godimento non societą di fatto

La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, confermando la sua precedente pronuncia riguardante la stessa fattispecie ma annualità diversa, ha accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani proposto dallo Studio per conto di alcuni comproprietari di una delle tonnare più importanti ed antiche della Sicilia.

Secondo la tesi dell’Ufficio l’utilizzo del complesso immobiliare non presupporrebbe una mera comunione a scopo di godimento - come sostenuto dai comproprietari - ma una società di fatto ispirata da uno scopo commerciale e lucrativo. Da ciò le pesanti conseguenze fiscali: anziché la tassazione in capo ai singoli dei redditi fondiari e dei redditi diversi, il prelievo, in capo alla presunta società, ai fini Irap ed Iva e, in capo ai presunti soci, ai fini Irpef con l’aggiunta di interessi e sanzioni. Incredibilmente a nulla rileverebbe quanto dichiarato e versato nel tempo dai comproprietari.

I Giudici, sulla base delle argomentazioni dedotte in ricorso e della documentazione fornita, hanno ritenuto corretta la qualificazione data alla fattispecie dai comproprietari, non avendo invece l’Ufficio provato la sussistenza degli elementi tipici di un’attività di impresa e “non essendo sufficienti […] la comunanza di interessi, l’organizzazione unica basata su poteri deliberativi spettanti alla maggioranza o la stessa nomina di uno o più amministratori.”.

Ha prevalso, in definitiva, il riconoscimento della fondatezza della considerazione che il godimento di un bene peculiare quale quello di cui si discute, dalla grande rilevanza storico-naturalistica, non deve necessariamente ridursi all’uso diretto e personale o all’affidamento a terzi ma si può realizzare secondo forme evolute e complesse tese a realizzarne la conservazione e la valorizzazione.