Imposta di sbarco: non sanzionabile la tardiva ma soltanto l’omessa o infedele dichiarazione. Un nuovo orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Messina.

Imposta di sbarco: non sanzionabile la tardiva ma soltanto l’omessa o infedele dichiarazione. Un nuovo orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Messina.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, accogliendo il ricorso di una compagnia di navigazione difesa dallo Studio, ha ritenuto non sanzionabile la tardiva presentazione della dichiarazione mensile dell’imposta di sbarco.

L’imposta di sbarco è un tributo introdotto dal decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44,  che ha previsto la possibilità per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e per quelli nel cui territorio insistono isole minori di istituire con regolamento in alternativa all’imposta di soggiorno un'imposta fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ed è obbligata alla presentazione di una dichiarazione con una sanzione dal 100% al 200% dell’importo dovuto in caso di omissione o infedeltà.

Nella vicenda che aveva dato origine al ricorso il Comune aveva approvato il regolamento per l’istituzione dell’imposta prevedendo una dichiarazione mensile e riproducendo la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge istitutiva.

La compagnia di navigazione aveva presentato tutte le dichiarazioni mensili e versato l’intera imposta dovuta ma con ritardo rispetto alle scadenze fissate e per questo aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento con il quale si richiedeva il pagamento di una sanzione del 200% per la violazione in materia di dichiarazione oltre a quella del 30% per il tardivo versamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con un’interessante interpretazione della norma nella sua applicazione alla fattispecie concreta, ha annullato la sanzione in materia di dichiarazione valorizzando il principio di legalità in quanto la tardività della dichiarazione non è prevista come condotta illecita né dalla legge né dal regolamento comunale.

La decisione appare corretta perché fondata sul principio di legalità e di tassatività delle condotte illecite colpite dalla sanzione tributaria.

Dal 2016 l’imposta di sbarco è stato sostituito da un differente prelievo, denominato contributo di sbarco, ma la questione interpretativa risolta dal Collegio messinese permane anche nella nuova disciplina.