Prestazioni sanitarie ‘extra-budget’ di case di cura: la Cassazione in linea con pronunce CTR Sicilia ottenute dallo Studio.

Prestazioni sanitarie ‘extra-budget’ di case di cura: la Cassazione in linea con pronunce CTR Sicilia ottenute dallo Studio.

Le prestazioni sanitarie ‘extra-budget’ di case di cura convenzionate non sono suscettibili in quanto tali di produrre ricavi tassabili nell’esercizio di effettuazione. La conferma dalla Corte di Cassazione.

Le numerose sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ottenute dallo Studio, di accoglimento della tesi secondo cui le prestazioni sanitarie ‘extra-budget’ effettuate e fatturate da case di cura convenzionate non sono suscettibili in quanto tali di produrre ricavi tassabili nell’esercizio di effettuazione perché la loro non finanziabilità non consente di ritenere sussistenti requisiti di certezza e determinabilità sia sul piano civilistico sia su quello fiscale, hanno trovato un’autorevole conferma nella recente ordinanza n. 2602 della Sezione Tributaria della Suprema Corte depositata il 30 gennaio scorso.

Secondo la Corte “…la certezza postula il venire in essere del titolo giuridico, quindi del presupposto di diritto, dal quale sorge l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi, quindi il diritto della casa di cura ad ottenere una prestazione pecuniaria; la determinabilità dell'ammontare dei ricavi presuppone che alla fine dell'esercizio di riferimento l'elemento reddituale sia inequivocabilmente evincibile da atti o documenti probatori che accludano elementi adeguati e sufficienti alla sua quantificazione”. Pertanto “per le prestazioni extra budget, faceva difetto la certezza del credito, non sussistendo alcun titolo produttivo di effetti giuridici sulla base del quale poter ritenere che la casa di cura avesse diritto alla remunerazione di prestazioni rese fuori convenzione, ossia esorbitando dai limiti di copertura propri del budget assegnato” e “le somme infine ricavabili dalle prestazioni rese extra budget contengono in nuce una obiettiva indeterminabilità del proprio ammontare, posto che la misura in cui potrebbero essere corrisposte dipende da circostanze affatto note al termine del periodo d'imposta”.

Paradossalmente la Suprema Corte si è pronunciata, dando ragione all’amministrazione finanziaria, su una fattispecie esattamente rovesciata rispetto a quelle esaminate dai Giudici d’appello siciliani poiché in essa il contribuente sosteneva la tesi dell’imputabilità dei ricavi all’esercizio di effettuazione delle prestazioni mentre l’Agenzia (in quel caso) sosteneva che i requisiti per la loro tassazione dovessero essere ritenuti sussistenti a distanza di anni soltanto a seguito di un loro riconoscimento e di una certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria. 

Al di là della discutibile variabilità delle posizioni interpretative sostenute dall’Agenzia delle Entrate, rimane comunque incontestabile la circostanza che la pronuncia della Suprema Corte con le sue affermazioni nette ed incondizionate rappresenta un passo molto importante per la  soluzione positiva della vicenda che ha interessato in questi anni numerose case di cura siciliane.