Accolti i ricorsi dello Studio. Niente Imu sullŽimmobile collabente e calcolo solo sul valore venale dellŽarea fabbricabile per quello in corso di ristrutturazione.

Accolti i ricorsi dello Studio. Niente Imu sullŽimmobile collabente e calcolo solo sul valore venale dellŽarea fabbricabile per quello in corso di ristrutturazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto i ricorsi proposti dallo Studio avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Lampedusa e Linosa ad una società per un presunto parziale/omesso versamento dell’I.M.U. su due strutture alberghiere a Linosa di cui è proprietaria, una in corso di ristrutturazione e l’altra di natura collabente.

Per il primo dei due immobili, quello in ristrutturazione, la Commissione ha ritenuto fondata la tesi della difesa secondo cui  il Comune avrebbe dovuto calcolare l’I.M.U. al più sul valore venale dell’area fabbricabile, come stabilito dal sesto comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

Per il secondo, risultato collabente da una perizia giurata, essa ha ritenuto non applicabile del tutto l’imposta locale in considerazione delle precarie condizioni che ne impediscono l’utilizzo e della irrilevanza come area edificabile poiché il fabbricato, seppur fatiscente, esiste.

La decisione della Commissione agrigentina è in linea con la recente ordinanza del 28 marzo 2019 n. 8620 della Corte di Cassazione.