Diritto a proseguire il giudizio sul merito anche se il coobbligato solidale nelle more paga

Diritto a proseguire il giudizio sul merito anche se il coobbligato solidale nelle more paga

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, trattando un ricorso proposto dallo Studio in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, ha affermato un importante principio circa la rilevanza dell’adempimento del coobbligato solidale.

Nell’ambito di una controversia civile era stata emessa una sentenza di primo grado favorevole all’attore. A seguito della richiesta di pagamento dell’imposta di registro, la parte vittoriosa aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’avviso di liquidazione deducendone l’illegittimità ed infondatezza della pretesa.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto nel frattempo la parte soccombente nel primo grado del giudizio civile aveva provveduto al pagamento dell’imposta. Il ricorrente insisteva perché la causa venisse decisa nel merito asserendo la sussistenza dell’interesse ad agire anche in considerazione della pendenza del giudizio civile e del rischio di una rivalsa in caso di sua soccombenza nel prosieguo. 

I Giudici di primo grado, premesso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere solo in presenza di una comune volontà delle parti in causa, hanno stabilito che ben possa una delle parti obbligate chiedere ed ottenere la decisione sul merito anche a seguito del pagamento effettuato dall’altra parte se dimostri il proprio interesse, rappresentato nella fattispecie dal rischio di un’azione di rivalsa in caso di soccombenza.